L’art. 28, comma 1, Statuto dei lavoratori offre una definizione amplissima e, dunque, inequivocabile di condotta antisindacale. Sono tali, infatti, tutti i “comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza del 3 aprile 2023, ha giudicato antisindacale la condotta della società che non aveva comunicato alle organizzazioni sindacali, che le avevano richieste, le informazioni sull’utilizzo ed il funzionamento dei sistemi automatizzati, previste dal Decreto Trasparenza.
Il decreto in questione prevede infatti che il datore di lavoro o il committente, sia pubblico che privato, “è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” impiegati, tra le altre cose, ai fini dell’assunzione o del conferimento di incarichi, della gestione o della cessazione del rapporto.
Per il Tribunale, dunque, dal momento che la legittimazione alla richiesta compete non solo al lavoratore, ma anche alle Rsa, Rsu o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ha stabilito che il relativo diniego limita l’attività sindacale, compromettendola.
La società aveva tentato di fare leva sull’inammissibilità del procedimento ex art, 28 1. 300/1970, che può essere azionato solo nei confronti di un datore di lavoro subordinato e non nel caso di una committente come la resistente.
Ma l’etero-organizzazione nella fase di esecuzione del rapporto consente di ricondurre i rapporti tra committente e riders alla fattispecie astratta di cui all’art. 2 comma 1, del D. Lgs n. 81 del 2015, in base al quale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione, sono organizzate dal committente.

Ordinanza del 3.4.2023 del Tribunale di Palermo

 

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