Seguendo le direttive della Corte d’Appello di Torino (sentenza 212/2022) il Tribunale di Catania accoglie il ricorso di una lavoratrice che richiedeva l’accertarsi del proprio diritto al Premio di Risultato, previa equiparazione delle assenze fruite per permessi di cui alla L. 104/1992 ai riposi previsti per le lavoratrici madri.
La ricorrente ha affermato che tali permessi sono stati ingiustamente considerati assenza, impedendole di ottenere il PdR previsto da un accordo sindacale, ai sensi del quale le assenze superiori a 26 giorni comportavano l’esclusione dal suddetto premio.
Nel caso specifico, la lavoratrice non ha potuto fruire del premio neanche nella misura ridotta del 60%, come invece previsto per il congedo di maternità, clausola espressamente prevista dall’accordo.
La penalizzazione, ai fini del riconoscimento della retribuzione variabile, dei lavoratori, che per sé o per i familiari disabili usufruiscono dei permessi ex lege 104, rispetto agli altri dipendenti determina una discriminazione diretta.
Inoltre le assenze ex lege 104/1992 possono essere equiparate a quelle per congedo di maternità, dal momento che i dipendenti usufruiscono di una sospensione del rapporto di lavoro per esigenze parimenti tutelate dalla legge e per le quali non si ravvisano ragioni differenziate di trattamento.

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