Rimarcando un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione con la sentenza 33492/2022 rileva che i rapporti di lavoro illegittimamente cessati prima del trasferimento d’azienda proseguono con il cessionario.
Il pronunciamento si riferisce ad una procedura di licenziamento collettivo per crisi aziendale, conclusa con un accordo sindacale nel quale si dava atto dell’intenzione della società di licenziare tutti i dipendenti per cessazione definitiva dell’attività. A distanza però di un mese, l’azienda veniva ceduta in affitto ad una newco appositamente costituita.
Già la Corte di Appello di Catanzaro aveva ritenuto che l’omessa comunicazione, in sede di avvio della procedura di licenziamento collettivo, delle reali finalità di parte datoriale, cioè della volontà di procedere alla cessione dell’ attività aziendale, avesse inficiato l’intero iter della procedura e che fosse pertanto integrata la violazione dell’obbligo di fornire informazioni di cui all’ art. a, comma 3, della legge n 223 del 1991, con conseguente inefficacia dei licenziamenti collettivi. I rapporti di lavoro dovevano pertanto considerarsi in essere al momento della stipula del contratto di affitto di azienda e gli stessi perseguiti ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., alle dipendenze della società ricorrente.
In merito la Cassazione ha ricordato, inoltre, che in caso di cessazione illegittima dei rapporti di lavoro, questi proseguono con il cessionario, salva la sua possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento.