GIORNATE DI FERIE E GIORNATE LAVORATIVE: LO STIPENDIO NON CAMBIA
Con la Sentenza n. 20216/2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione nelle scorse settimane viene affermato il principio secondo il quale i contratti collettivi non possano contenere clausole, che prevedano per i giorni di ferie una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative.
Ciò in accordo con l’art. 36 della Costituzione Italiana, che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie e con i principi comunitari, secondo cui l’erogazione al lavoratore di una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie ha un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto al godimento delle stesse.
Nello specifico la Corte di Cassazione dichiara la nullità della clausola del CCNL Trasporto Aereo, che esclude l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie (circa il 30% della retribuzione). Allo stesso tempo, la nullità della clausola è circoscritta al periodo minimo di ferie annuali, non interessando i giorni eccedenti, per i quali invece la retribuzione deve far riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale principio di diritto andrà comunque a sortire i propri effetti anche su altri settori, che analogamente prevedono un trattamento economico diverso e meno favorevole per i giorni di ferie.