Con la fine dello stato di emergenza sanitaria tornano le tradizionali modalità di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro nei periodi c.d. “protetti”.

La legge riconosce una particolare tutela quando decidono di dimettersi o  di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro durante periodi specifici. Si tratta, più precisamente, del periodo della gravidanza per la lavoratrice madre, e dei primi tre anni di vita del figlio per entrambi i genitori, padri o madri.

Le dimissioni, così come l’eventuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro effettuati in questi periodi sono infatti soggetti ad uno speciale e necessario meccanismo di convalida da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a pena di nullità.

Lo scopo è quello di garantire che la risoluzione del rapporto risponda ad una scelta libera e genuina del lavoratore e non sia invece frutto di pressioni o condizionamenti da parte del datore di lavoro.

A tal fine, in epoca pre-Covid, la legge prescriveva che il lavoratore o la lavoratrice dimissionari nel periodo protetto notificassero la propria intenzione al datore di lavoro e si recassero presso gli uffici dell’Ispettorato  territorialmente competente per confermare de visu la propria scelta.

La recente cessazione dello stato di emergenza sanitaria ha portato nuove modifiche procedurali: con un comunicato dello scorso 19 maggio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha infatti reso noto che, cessato il periodo emergenziale, il modulo di convalida online (adoperato durante il periodo della pandemia) non è più fruibile e tornano operative le vecchie modalità.

È stata tuttavia introdotta una novità importante, ossia la possibilità di convalida tramite colloqui a distanza.

Il lavoratore potrà infatti scegliere tra recarsi personalmente presso gli uffici dell’Ispettorato, come di consueto, o chiedere di effettuare un colloquio a distanza con il funzionario competente.

In quest’ultimo caso dovrà farne richiesta compilando l’apposito modulo (testo in calce), disponibile online sul sito dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ed inoltrarlo tramite posta elettronica all’ufficio ispettivo territorialmente competente.

Al modulo va allegata copia di un documento di identità e della lettera di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, notificata al datore di lavoro, datata e firmata.

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