La sentenza 15397/2023 della Corte di Cassazione conferma il licenziamento, operato ai danni di una lavoratrice ricorsa alla Cassazione per ribaltare il giudizio espresso dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale, secondo la ricorrente, aveva erroneamente ritenuto sussistente il perfezionamento della notifica del licenziamento.
La ricorrente infatti fondava i motivi del ricorso sul mancato rinvenimento nella propria cassetta postale dell’avviso di giacenza, motivo rivelatosi però infondato.
L’idoneità della comunicazione del licenziamento è stata ritenuta in fatto sussistente, infatti a norma dell’art. 1335 c.c., gli atti unilaterali (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Si tratta dunque di una presunzione legale di conoscenza e affinché tale presunzione legale sia superata è necessario che sia fornita la prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
La documentazione fornita dall’ azienda è stata giudicata idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini del succitato art. 1335 c.c., mentre di contro non è stata prodotta alcuna prova da parte della destinataria della comunicazione di licenziamento dell’impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale di comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mutamento di residenza o domicilio.

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