Con la sentenza 21153/2023 la Corte di Cassazione ricorda che la nomina di un RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – non esonera il datore di lavoro della responsabilità penale in caso di mancata valutazione dei rischi per a salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ ambito della struttura aziendale.
Tale valutazione dei rischi è finalizzata all’individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento aziendale che contenga valutazioni e prescrizioni e rientra fra gli obblighi aziendali che gravano sul datore di lavoro.
La designazione di un RSPP non costituisce quindi una delega di funzioni e non è, pertanto, sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalla responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’RSPP collabora alla redazione del documento di valutazione del rischio, ma in qualità di consulente ed è quindi privo di effettivo potere decisionale.
Tale figura, però, può essere ritenuta responsabile, in concorso con il datore di lavoro, ogni qual volta si configuri una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare; quindi risponde all’evento solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando magari un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

Sentenza 21153_2023 della Corte di Cassazione

 

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