La Corte di Cassazione con la sentenza 9095/2023 sancisce che l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto ad un lavoratore disabile, rappresenta una discriminazione indiretta.
Nello specifico del caso in questione infatti, la Corte ha ribadito l’illegittimità del licenziamento nei confronti di un dipendente, portatore di handicap, ai sensi della legge 104/1992, poiché il datore di lavoro aveva applicato l’articolo del CCNL di riferimento in materia di comporto senza compiere distinzione tra assenza per malattia e assenze per patologie correlate alla disabilità.
La condotta della Società dà in tal modo luogo a discriminazione indiretta, non riconoscendo il rischio a cui il lavoratore portatore di handicap è esposto di ulteriori assenza per malattia collegata alla disabilità.
Se è vero che la nozione di handicap/disabilità non è coincidente con lo stato di malattia, oggetto della regolazione contrattuale collettiva applicata al rapporto ai fini del computo del periodo di comporto, ciò non significa che essa sia contrapposta a tale stato, che può esserne tanto causa quanto effetto e le cui interazioni devono essere tenute in conto in considerazione nella gestione del rapporto di lavoro.
Il ricorso presentato dalla Società è stato dunque rigettato anche dalla Corte di Cassazione, così come dai due gradi precedenti.

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