La Corte di cassazione civile con l’ordinanza 4360/2023 ha respinto il ricorso con cui l’ Inps voleva vedere negato il trattamento di fine rapporto riconosciuto in appello al lavoratore dai giudici di merito.

In tal modo la Cassazione chiarisce che è la subordinazione il fondamento degli accantonamenti di somme a titolo di Tfr, rilevando anche la subordinazione di fatto nell’ambito dei rapporti di lavoro con la PA, che comunque, a differenza del settore privato, non consente di convertire il contratto di lavoro per espresso divieto di legge.

L’Inps sosteneva, invece, che il Tfr non fosse dovuto in caso di ricorso abusivo alla stipula di contratti a termine, in quanto nel pubblico impiego il rapporto di lavoro illegalmente instaurato non determina mai la conversione in quello a tempo indeterminato. Per cui secondo l’ ente previdenziale tale divieto impedirebbe di far maturare al lavoratore impiegato consecutivamente tramite Co.co.co. il diritto al Tfr che origina appunto dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dunque, non è possibile in un caso di accertato abuso dei contratti a termine escludere il Tfr quale conseguenza economica della subordinazione “effettiva” al datore di lavoro pubblico solo perchè il testo unico del pubblico impiego vieta la conversione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato.
Infatti, il diritto al Tfr nasce per il solo fatto che il datore di lavoro pubblico ha remunerato la prestazione professionale “resa in forma di fatto subordinata”in base al valore e all’apporto della stessa e determinando un aumento del patrimonio del lavoratore.
Tant’è vero che la norma civilisitica che prevede il diritto al trattamento di fine rapporto alla conclusione del contratto di lavoro regola l’ entità di tale compenso “posticipato” in base alla reale retribuzione percepita dal dipendente. Retribuzione che comprende tutti gli emolumenti – anche non stabili – ricevuti dal lavoratore per remunerare il valore
professionale della prestazione resa.

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