Con la sentenza del 6 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato nell’ambito dei
licenziamenti disciplinari e soprattutto degli oneri probatori per la parte datoriale, confermando
l’illegittimità del licenziamento oggetto di causa, stabilita già in primo grado dall’ordinanza n.r.g.
1938/2021.
Il licenziamento era avvenuto a seguito di un alterco del lavoratore con un collega, dapprima verbale e poi
fisico. Fatto considerato dal datore di lavoro come una gravissima violazione delle regole di
comportamento e di rispetto e collaborazione tra colleghi.
Il Tribunale ha però focalizzato l’attenzione sul fatto che in ogni ipotesi di licenziamento disciplinare occorra
accertare se sussista il fatto addebitato al lavoratore nei suoi estremi oggettivi e soggettivi e se esso
costituisca idonea causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Incombe infatti sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova in ordine alla sussistenza di una giusta causa
o di un giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso specifico non era stata fornita alcuna prova con riferimento all’aggressione fisica subita dal
ricorrente. Infatti a seguito dell’espletamento della prova per testi nel giudizio di I grado, il caporeparto
ascoltato, unico teste intimato e per giunta da parte resistente, ha dichiarato di non aver assistito ai fatti e
di aver pertanto riportato soltanto quanto riferito dalla vittima.
Dunque il ricorso è stato giustamente rigettato, confermando l’ordinanza impugnata e il reintegro del
lavoratore.

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