Le ferie forzate non sono ammissibili. Questo è quanto risulta dalla recente ordinanza 24977/2022 pubblicata il 19 agosto dalla sezione lavoro della Cassazione.
L’azienda ha, senz’altro, il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie, ma è tenuta a consentire al personale di organizzarsi per beneficiarne in concreto, sulla base di un equilibrato soddisfacimento delle posizioni contrapposte.
Se le decisioni assunte dall’azienda non permettono ai dipendenti di programmare le vacanze facendo così venir meno l’effettivo ristoro delle energie psicofisiche, ovvero la ragione per cui le ferie sono preordinate, scatta il ripristino del monte ore che si ritiene decurtato in modo illegittimo.
Il potere di determinare le ferie, che è una delle forme in cui la società esercita il generale potere direttivo, deve dunque risultare utile alle esigenze dell’azienda ma non vessatorio nei confronti del lavoratore.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione risulta inoltre necessaria la comunicazione diretta al dipendente, in modo da consentirgli l’organizzazione e di conseguenza la concreta fruizione del periodo di riposo, unilateralmente determinato dal datore di lavoro.