Il commento dell’avv. Annamaria Barone

Sentenza del Tribunale di Udine n.20 del 27 maggio 2022 dimissioni di fatto –assenza ingiustificata del lavoratore- mancato diritto alla Naspi

Con la suddetta pronuncia, i giudici friulani hanno affrontato il caso di una lavoratrice che, dopo essersi assentata ingiustificatamente dal posto di lavoro per circa sei mesi, ha impugnato il provvedimento con cui la Società datrice di lavoro risolveva il rapporto di lavoro in via di fatto, ritenendo provata la volontà dimissionaria della dipendente.

Il Tribunale, esprimendosi a favore del datore di lavoro, ha ritenuto risolto correttamente il rapporto di lavoro per facta concludentia, qualificando il comportamento della lavoratrice (assente ingiustificata) come “abuso del diritto” perché finalizzato ad ottenere la Naspi inducendo il datore di lavoro ad intimare un licenziamento per giusta causa.

La sentenza, superando l’attuale normativa che prevede che le dimissioni si possano formalizzare solamente tramite modalità telematiche, oltre a ridurre una prassi illegittima ormai consolidata da parte dei lavoratori per ottenere la NASPI,  apre la strada ad ipotesi specifiche in cui è ipotizzabile ritenere come valide le dimissioni anche per effetti di presupposti diversi da quelli della avvenuta formalizzazione telematica imposta con la novella del 2015, in ossequio alla facoltà di libero recesso prevista dall’art. 2118 cod.civ.

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