Il licenziamento irrogato a un dipendente è soggetto a reintegra ai sensi dell’art. 18, comma 4 L. n. 300 del 1970  anche nell’ipotesi in cui il CCNL preveda una  sanzione conservativa in relazione a mancanze ritenute più gravi di quelle poste a base del licenziamento.  Ciò  sulla base del principio di proporzionalità così come vagliato dalla contrattazione collettiva.

Il giudice può valutare “in concreto” se il fatto addebitato, seppure non direttamente sussumibile alle condotte per le quali il ccnl prevede una sanzione conservativa, sia comunque riconducibile alle stesse per  effetto del “contiguo disvalore disciplinare”.

Anche in presenza di un’infrazione punita dal contatto collettivo nazionale con il licenziamento, il giudice ha l’onere di valutare l’idoneità della specifica condotta a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, in assenza della quale la sanzione espulsiva è illegittima.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, confermando l’illegittimità di un licenziamento intimato a un dipendente, con mansioni di cassiere, per aver consumato senza pagare uno snack prelevato dal dispenser adiacente alla propria postazione.
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26/05/2022

Condotte passibili di licenziamento in base al contratto collettivo nazionale: sempre necessaria la valutazione del giudice

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17288/2022, ha stabilito che anche in presenza di una infrazione punita dalla contrattazione collettiva con il licenziamento, il giudice ha l’onere di valutare l’idoneità della specifica condotta a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, in assenza della quale la sanzione espulsiva è illegittima. Le previsioni dei contratti collettivi hanno valenza meramente esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito sull’idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra le parti.

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