IL DIRITTO DI SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIU’ VICINA AL DOMICILIO DELLA PERSONA ASSISTITA, CONCESSO DALLA LEGGE 104, NON E’ ASSOLUTO E ILLIMITATO.

 A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la Sentenza 20523/2022 del 27.06.2022 conferma quanto già pronunciato dalla Corte d’Appello di Roma.

Il comma 5 dell’articolo 33 Legge 104/92 prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso. 

E’ la norma stessa dunque a precisare che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo <<ove possibile>>.

Il diritto del lavoratore è, pertanto, assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione, che in base alle proprie esigenze, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante.

Ed anche il concetto di <<vacanza>> esprime una mera potenzialità; l’Amministrazione resta infatti libera di decidere se coprire una data vacanza ovvero privilegiare altre soluzioni.

L’interesse del lavoratore non deve quindi ledere le esigenze economico-organizzative del datore di lavoro, soprattutto nel settore pubblico, al fine di garantire l’interesse della collettività.

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