Il commento degli Avvocati Gianlivio Fasciano e Annamaria Barone

La sentenza in commento ha deciso per la conferma della legittimità di un licenziamento comminato ad un dipendente in ordine a condotte extralavorative.
La pronuncia è interessante anche in ordine ad un aspetto processuale della vicenda risolta dal Tribunale etneo. Infatti il Giudice ha ribadito la declaratoria di inammissibilità di un motivo di impugnazione (volto a far dichiarare la tardività della contestazione disciplinare sollevato per la prima volta con le note) mai evidenziato in ricorso.
L’introduzione in giudizio della questione, sempre a parere del Tribunale, non costituisce svolgimento di mere difese, ma proposizione di domanda autonoma, siccome fondata su ben precisa causa petendi (la pretesa tardività di contestazione degli addebiti), implicante l’esigenza di specifici accertamenti fattuali, e, con ciò stesso, comportanti il mutamento, nei suoi elementi materiali, del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione con conseguente alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 456/2000; 13630/1999).

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